(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 5 gennaio 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visti i due ricorsi al TAR del Friuli-Venezia  Giulia  notificati
all'Avvocatura regionale in data 12 novembre 2010 e proposti,  l'uno,
dall'Ordine degli Ingegneri delle Province di Trieste, Udine, Gorizia
e Pordenone, l'altro, dal Collegio Geometri e Periti  Industriali  di
Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, e il ricorso notificato in  data
15  novembre  proposto  dall'Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  delle
Province di Udine e Gorizia per  l'annullamento,  previa  sospensiva,
della deliberazione della Giunta regionale 1589 di data 4 agosto 2010
e del proprio decreto  di  data  25  agosto  2010  n.  0199/Pres.  di
approvazione del «Regolamento recante il  sistema  di  accreditamento
dei  soggetti  abilitati   alla   certificazione   VEA   (valutazione
energetica e ambientale) di cui all'art. 1-bis della legge  regionale
n. 23/2005  (Disposizioni  in  materia  di  edilizia  sostenibile)  e
modifiche al Regolamento recante le procedure per  la  certificazione
VEA, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 274/2009»; 
    Considerato che i motivi di gravame dedotti nei ricorsi investono
parti considerevoli del Regolamento regionale sopra citato, in quanto
asseritamente la disciplina regionale violerebbe la legge, istituendo
di fatto la nuova figura professionale del certificatore  VEA  e,  in
particolare, violerebbe: 
      la  Costituzione,   essendo   annoverata   la   materia   delle
professioni,  ai  sensi  dell'art.  117,  tra   quelle   oggetto   di
legislazione concorrente, come sancito, peraltro, dall'art. 4,  comma
2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 30, ove  si  legge  che
«... la legge statale  definisce  i  requisiti  tecnico-professionali
necessari  per  l'esercizio   delle   attivita'   professionali   che
richiedono una specifica  preparazione  a  garanzia  degli  interessi
pubblici generali la cui tutela compete allo Stato ...»; 
      la stessa legge regionale 18 agosto 2005,  n.  23,  limitandosi
essa a prevedere che (articoli 6 e 7) l'Amministrazione regionale, in
collaborazione con ARES, Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile
soc. a r.l., promuova corsi di  formazione,  di  aggiornamento  e  di
riqualificazione professionale sulla certificazione VEA, rivolti agli
enti  locali,  alle  imprese  ed  ai  liberi  professionisti,   senza
prevedere l'abilitazione all'esercizio di  alcuna  professione,  cosa
tuttavia disposta dal Regolamento oggetto di  impugnativa,  che  pare
quindi aver esorbitato dalla delega normativa  disposta  dalla  legge
regionale; 
    Atteso che  i  ricorsi  notificati  alla  Regione  Friuli-Venezia
Giulia in data 12 novembre 2010 e in data 15 novembre 2010 sono stati
proposti con  istanza  di  sospensiva,  essendo  stata  ravvisata  la
sussistenza, per le ragioni poc'anzi illustrate, oltre che del fumus,
anche del periculum, conseguente all'imminente conclusione dei  corsi
di abilitazione, disciplinati dal Regolamento  ed  organizzati  dalla
societa' regionale ARES e che, essendo a numero  chiuso,  ingenerano,
tra l'altro, una disparita' di trattamento tra coloro  che  vi  hanno
partecipato e coloro che non li hanno frequentati; 
    Vista la recente sentenza n. 2426/2010 Reg. Sen.  (depositata  in
data 11 giugno 2010) del TAR Puglia, sede di  Bari,  Sezione  che,  a
fronte di analoghe doglianze a quelle sopra riportate,  rappresentate
dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio dei Geometri della Regione
Puglia, avverso atti amministrativi  di  similare  contenuto  emanati
dalla  Regione  Puglia,  ha  annullato  il  regolamento  oggetto   di
contenzioso condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di
giudizio; 
    Preso atto che dall'istruttoria d'ufficio emerge  che  vi  e'  un
oggettivo   rischio   di   soccombenza   in   giudizio    a    carico
dell'Amministrazione regionale; 
    Ritenuto peraltro di limitare le  situazioni  di  conflittualita'
con gli Ordini e i Collegi dei professionisti  regionali  destinatari
della  norma  regolamentare  impugnata  e  di  ricercare  la  massima
condivisione da parte delle categorie professionali interessate su un
testo che sia rispettoso delle attribuzioni  regionali  e  tenga  nel
contempo conto delle istanze rappresentate dai professionisti; 
    Atteso che il percorso sopra individuato si presenta piu' agevole
se vengono rimosse le ragioni del contenzioso; 
    Ritenuto  opportuno,  in   ragione   di   quanto   sopra,   agire
tempestivamente e direttamente in regime  di'  autotutela,  abrogando
gli articoli del Regolamento di cui al proprio  decreto  di  data  25
agosto 2010 n. 0189/Pres. eccepiti, facendo cosi' cessare la  materia
del contendere; 
    Considerato che l'abrogazione di cui  sopra  potrebbe  ingenerare
dubbi sulla prosecuzione della attivita' di formazione di  ARES,  per
cui appare necessario fornire indirizzi in merito; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2649 di  data
16 dicembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il Regolamento recante «Modifica  al  ''Regolamento
recante il sistema di  accreditamento  dei  soggetti  abilitati  alla
certificazione VEA di cui all'art. 1-bis  della  legge  regionale  18
agosto 2005, n, 23 (disposizioni in materia di edilizia  sostenibile)
e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione
VEA emanato con decreto del Presidnete della  Regione  n.  274/2009''
approvato con decreto del Presidente della Regione n.  199/Pres.  dd.
25 agosto 2010» nel testo di cui all'allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO