(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 5 gennaio 2011) IL PRESIDENTE Visti i due ricorsi al TAR del Friuli-Venezia Giulia notificati all'Avvocatura regionale in data 12 novembre 2010 e proposti, l'uno, dall'Ordine degli Ingegneri delle Province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, l'altro, dal Collegio Geometri e Periti Industriali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, e il ricorso notificato in data 15 novembre proposto dall'Ordine degli Architetti P.P.C. delle Province di Udine e Gorizia per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta regionale 1589 di data 4 agosto 2010 e del proprio decreto di data 25 agosto 2010 n. 0199/Pres. di approvazione del «Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA (valutazione energetica e ambientale) di cui all'art. 1-bis della legge regionale n. 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 274/2009»; Considerato che i motivi di gravame dedotti nei ricorsi investono parti considerevoli del Regolamento regionale sopra citato, in quanto asseritamente la disciplina regionale violerebbe la legge, istituendo di fatto la nuova figura professionale del certificatore VEA e, in particolare, violerebbe: la Costituzione, essendo annoverata la materia delle professioni, ai sensi dell'art. 117, tra quelle oggetto di legislazione concorrente, come sancito, peraltro, dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 30, ove si legge che «... la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio delle attivita' professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia degli interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato ...»; la stessa legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, limitandosi essa a prevedere che (articoli 6 e 7) l'Amministrazione regionale, in collaborazione con ARES, Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile soc. a r.l., promuova corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale sulla certificazione VEA, rivolti agli enti locali, alle imprese ed ai liberi professionisti, senza prevedere l'abilitazione all'esercizio di alcuna professione, cosa tuttavia disposta dal Regolamento oggetto di impugnativa, che pare quindi aver esorbitato dalla delega normativa disposta dalla legge regionale; Atteso che i ricorsi notificati alla Regione Friuli-Venezia Giulia in data 12 novembre 2010 e in data 15 novembre 2010 sono stati proposti con istanza di sospensiva, essendo stata ravvisata la sussistenza, per le ragioni poc'anzi illustrate, oltre che del fumus, anche del periculum, conseguente all'imminente conclusione dei corsi di abilitazione, disciplinati dal Regolamento ed organizzati dalla societa' regionale ARES e che, essendo a numero chiuso, ingenerano, tra l'altro, una disparita' di trattamento tra coloro che vi hanno partecipato e coloro che non li hanno frequentati; Vista la recente sentenza n. 2426/2010 Reg. Sen. (depositata in data 11 giugno 2010) del TAR Puglia, sede di Bari, Sezione che, a fronte di analoghe doglianze a quelle sopra riportate, rappresentate dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio dei Geometri della Regione Puglia, avverso atti amministrativi di similare contenuto emanati dalla Regione Puglia, ha annullato il regolamento oggetto di contenzioso condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio; Preso atto che dall'istruttoria d'ufficio emerge che vi e' un oggettivo rischio di soccombenza in giudizio a carico dell'Amministrazione regionale; Ritenuto peraltro di limitare le situazioni di conflittualita' con gli Ordini e i Collegi dei professionisti regionali destinatari della norma regolamentare impugnata e di ricercare la massima condivisione da parte delle categorie professionali interessate su un testo che sia rispettoso delle attribuzioni regionali e tenga nel contempo conto delle istanze rappresentate dai professionisti; Atteso che il percorso sopra individuato si presenta piu' agevole se vengono rimosse le ragioni del contenzioso; Ritenuto opportuno, in ragione di quanto sopra, agire tempestivamente e direttamente in regime di' autotutela, abrogando gli articoli del Regolamento di cui al proprio decreto di data 25 agosto 2010 n. 0189/Pres. eccepiti, facendo cosi' cessare la materia del contendere; Considerato che l'abrogazione di cui sopra potrebbe ingenerare dubbi sulla prosecuzione della attivita' di formazione di ARES, per cui appare necessario fornire indirizzi in merito; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2649 di data 16 dicembre 2010; Decreta: 1. E' emanato il Regolamento recante «Modifica al ''Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all'art. 1-bis della legge regionale 18 agosto 2005, n, 23 (disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con decreto del Presidnete della Regione n. 274/2009'' approvato con decreto del Presidente della Regione n. 199/Pres. dd. 25 agosto 2010» nel testo di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO